Consigli, Suggerimenti e Leggi
Consigli e Suggerimenti:

1. Accordarsi con il venditore/compratore sul Forum e perfezionare i dettagli della vendita utilizzando l'e-mail.

2. Richiedere sempre la prova d'acquisto - scontrino o fattura di ogni pezzo per usufruire della restante garanzia del prodotto (si ricorda che tutti i prodotti acquistati dopo il 23 marzo 2002 hanno due anni di garanzia se non specificato diversamente).

3. Accordarsi sempre in anticipo sulle responsabilità del viaggio (tutte a carico del mittente - divise a metà - a carico dell’acquirente) in modo che, se il materiale viene smarrito o arriva non funzionante, non si creino problemi o disguidi su chi deve effettuare il rimborso.

4. Imballare il materiale in modo sempre adeguato, tenuto conto che chi si occupa del trasporto, non se ne preoccupa.
Ad esempio, per oggetti particolarmente fragili si consiglia di avvolgerli con carta antiurti con bolle ed inserirli all’interno di scatole.

5. Evitare di spedire SOLDI tramite Posta Prioritaria, anche piccole somme, dato che è vietato dalle Poste e dato che il contenuto di questo genere è facilmente riconoscibile. Utilizzare in alternativa assegni NT (non trasferibili), bonifici bancari o versamenti su Postepay o su c/c postale (ovviamente se in possesso)

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La Legge, per la compravendita tra privati, pone tali norme:

- Il bene venduto deve essere immune da difetti che ne compromettano l'uso o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Nel caso di vendita di un’auto, per esempio, il tacere che si tratta di un veicolo incidentato; nel caso di un componente hardware, che sia privo di garanzia.

- Il compratore deve denunciare i problemi entro 8 giorni dalla scoperta, ed entro 1 anno dalla consegna: questo significa che se manca 1gg al trascorrere dell'anno, posso sempre fare appello alla garanzia - e lo scadere dell'anno non prescrive il problema.
Ovviamente, la controparte puo' richiedere la verifica della vostra buonafede.

- La durata della garanzia e' di un anno dalla consegna.

Quella che segue e' la legislazione vigente. Sono articoli del Codice Civile.

Art. 1490 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).

Art. 1491 Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1493 Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita (1475).

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Art. 1494 Risarcimento del danno

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Art. 1495 Termini e condizioni per l'azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).

[...]

Art. 1497 Mancanza di qualità

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495 (att. 172).

Queste non sono disposizioni inventate dallo Staff.
Sono leggi dello Stato Italiano, e in quanto tali vanno rispettate.
Pesol non ha alcun ruolo nella compravendita tra privati (e quindi alcuna responsabilita'), ma ovviamente chiunque violi la legge verrà perseguito sul Forum e nelle sedi competenti.


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